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L’identità, il profilo personale e le prospettive giuridiche

21 maggio 2026 3 min

Il concetto di identità scivola in maniera "fluviale" invadendo la teoria del diritto nella sua generalità e limitarsi ad una analisi univoca del termine è pressoché impossibile. Di esso, se ne profilano diversi ambiti che vanno dal diritto civile e/ o amministrativo (pensiamo allo stato civile ove l’identità ha un profilo, appunto amministrativo), alla materia contrattuale (nel diritto del lavoro per es., ove l’individualità e l’identità, si propongono come essenziali per delineare diritti e doveri del lavoratore o, per es. nel contratto matrimoniale ove l’identità dei nubendi è il presupposto dello stesso), ambiti tutti regolamentati dalla legge ed anche influenzati dai rapporti e dai contesti sociali.

Tuttavia, la radice ontologica del concetto di "identità", rimanda al profilo giuridico di "identità personale", proprio per essere esplicitamente connesso al valore persona umana ed alla rilevanza costituzionale del tema. In tale ottica l’identità personale, diventa il diritto di "essere sé stessi" sia nella vita di relazione, ampiamente detta, che nella estrinsecazione della propria vita.

Insomma una sorta di "migliore" espressione del diritto al pieno e libero sviluppo della persona umana "bandiera" della Carta Costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.).

L’iter normativo, anche storico, cammina su quel filo che va dalle prime elaborazioni della dottrina (soprattutto) e della giurisprudenza che pionieristicamente, sono partite con il "pretendere" la tutela del diritto al nome, per es., all’immagine, all’onore, oppure alla privacy, insomma a quei profili, sconnessi e distaccati dal più generale "valore persona" che tuttavia ne hanno (e per fortuna), garantito la tutela sebbene come pezzi staccati del più ampio puzzle "persona umana".

Occorre però evitare di cadere nell’errore di pensare che l’identità personale sia sinonimo di individualizzazione, valorizzazione dell’"io" in una lettura soggettiva, a vantaggio di una lettura "oggettiva", intesa come il diritto del valore/bene/persona di estrinsecarsi per "quello che è" nella vita di relazione proiettando nel contesto sociale in cui vive, liberamente, il proprio patrimonio ideologico, sessuale, religioso, culturale di ideologie politiche (art. 3, Cost.).

In tal senso il diritto alla identità personale deve essere prima di tutto garantito (diversamente ne uscirebbe sacrificata la "preference" costituzionale del bene) e poi tutelato. Non esiste una tutela integrale della identità personale intesa nella sua "interezza o integrità", ma per come dianzi detto, la sua tutela viene garantita attraverso la protezione e la punizione dei comportamenti lesivi che minano i sopra detti "pezzi del puzzle": diritto al nome, alla privacy ecc. Ciò, apparentemente potrebbe apparire come contraddittorio (del "predicare bene e razzolare male" nell’individuare il bene e non mi curarsi della sua tutela specifica), in verità ne è l’estrinsecazione più bella e più ampia: categorizzare, stringere, costringere, ridurre ad unità, è il modo più rischioso per limitare il valore stesso e della sua espressione più grande che è la libertà di pensiero (art. 21 cost.).

In tale contesto giuridico di interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di identità, e di identità personale in special modo, si colloca il ruolo educativo dell’insegnante.

Spicca la sua "terzietà" rispetto ai suoi discenti ed il suo ruolo di "collaboratore alla formazione di identità personali libere" come rileva, in tale iter interpretativo, la dicotomia fra la didattica e la "formazione di menti": il docente deve perimetrare le proprie fragilità emotive, le proprie (umane) preferenze anche di simpatie nei confronti del patrimonio umano alla cui "cura" è tenuto ed anzi obbligato in virtù della identità versata nel contratto di lavoro sottoscritto per "fare" l’insegnante, ma per il quale deve "essere" docente ed educatore.

Fra il "fare" e l’"essere", scorre la sostanziale differenza e l’essenza del Docente!

L’intervento della famiglia che dovesse "rilevare" l’inadeguatezza dell’insegnante rispetto al ruolo di educatore, per essere lo stesso incapace di tenere la linea dell’essere e non del fare, non va vista come invadenza, ma come diritto ad ottenere la tutela e la garanzia del pieno e libero sviluppo della personalità del figlio anche rispetto alla libertà di pensiero che nella scuola va sempre garantito ad ogni studente (art. 21 Cost.).

Il docente deve perimetrare le proprie fragilità emotive, le proprie (umane) preferenze anche di simpatie nei confronti del patrimonio umano alla cui cura è tenuto ed anzi obbligato in virtù della identità versata nel contratto di lavoro sottoscritto per fare l’insegnante, ma per il quale deve essere docente ed educatore
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